1. Gli ordinamenti di categoria disciplinano, nel rispetto dei princìpi del codice di procedura civile, in quanto compatibili, il procedimento disciplinare, che ha inizio d'ufficio, su segnalazione del cliente o di chiunque vi abbia interesse.
2. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) contestazione degli addebiti;
b) diritto di difesa;
c) distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle giudicanti;
d) motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento;
e) facoltà dell'esponente con esclusione del potere di impugnativa.
3. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla data di commissione dell'illecito ed il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione del procedimento stesso.
4. Al procedimento disciplinare di cui al presente articolo non si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.