Art. 27.
(Procedimento disciplinare).

      1. Gli ordinamenti di categoria disciplinano, nel rispetto dei princìpi del codice di procedura civile, in quanto compatibili, il procedimento disciplinare, che ha inizio d'ufficio, su segnalazione del cliente o di chiunque vi abbia interesse.
      2. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) contestazione degli addebiti;

          b) diritto di difesa;

          c) distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle giudicanti;

          d) motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento;

          e) facoltà dell'esponente con esclusione del potere di impugnativa.

      3. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla data di commissione dell'illecito ed il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione del procedimento stesso.
      4. Al procedimento disciplinare di cui al presente articolo non si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

 

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      5. Avverso i provvedimenti disciplinari emanati dall'Ordine territoriale è ammesso ricorso al Consiglio nazionale, salvo che l'ordinamento non preveda impugnazione davanti ad un'autorità diversa.
      6. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che regolano i procedimenti disciplinari delle professioni istituite prima dell'entrata in vigore della Costituzione.